Chiunque può richiederli, recandosi allo sportello con propria richiesta motivata, il rilascio è immediato ed in carta libera, oppure per posta inviando una richiesta con i propri dati allegando una busta affrancata per la risposta.
Certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, esistenza in vita, etc.)
Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012 (l. 183/2011) è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi richiedere certificati a cittadini ed imprese. Si afferma definitivamente il principio che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i certificati sono completamente eliminati e sostituiti sempre dalle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide solo nei rapporti tra privati. Ciò premesso i certificati che verranno rilasciati saranno validi solo nei rapporti tra privati e recheranno, a pena di nullità, la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Si ricorda che l’autocertificazione resa è in esenzione dall’imposta di bollo. Si rende altresì noto che, per effetto dell’abrogazione del comma 2 dell.art. 41 del DPR n. 445/2000, dal 1° gennaio 2012, i certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile non saranno più validi oltre i termini di validità (6 mesi) anche nel caso in cui l’interessato dichiari, in calce al documento stesso, che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Imposta certificati anagrafici
I certificati anagrafici ai sensi dell’art. 1 della tariffa (All. A) del DOR 26/10/1972 n. 642 sono SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE: pertanto il funzionario che li emette deve redigerli su carta bollata d € 16.00 Restano salve le esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.
Esenzione dall’imposta di bollo
I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo (comunemente chiamati in “carta semplice”) solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del DPR 642/1972), nonché dalle specifiche leggi speciali. L’esenzione da bollo è specificata, mai generica. Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi, certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevede, uso e normo che dovranno essere riportate dal funzionario sul certificato. Si specifica che l’acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell’ente e pertanto non costituisce violazione della privacy,
Responsabilità’ per omesso pagamento dell’imposta di bollo
Ai sensi dell’art. 25 del DPR 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 76 D.P.R 28.12.2000 n.445,le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Autocertificazione
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Ufficio competente: Anagrafe
orario: dal lunedì al venerdì 9,00-12,00; martedì e giovedì 15,00-17,00 MERCOLEDI CHIUSO