Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio,
IL SINDACO
Preso atto della necessità di tutelare le riserve idro-potabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue ecc..
Considerata la richiesta da parte di Acca Ato2 Spa pervenuta con nota Ns. Prot. n. 1790 del 24.04.2020 di adottare per il periodo estivo una specifica ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnata da un adeguata attività di vigilanza e controllo;
Ritenuto di dover assicurare la regolarità del servizio e l’approvvigionamento di acqua potabile per usi di primaria necessità, evitando usi impropri e sprechi di risorse mediante disposizioni volte a razionalizzare l’uso di acqua potabile erogata dall’acquedotto, invitando la popolazione al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi diversi da quelli primari (alimentari e igienico- sanitari) ;
Visto l’art. 50 e 54 del DLgs n. 267/2000;
Vista la L. 833/1978;
ORDINA
PER IL PERIODO DECORRENTE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA FINO AL 30.09.2020, IL DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DI ACQUA PROVENIENTE DALLA RETE IDRICA COMUNALE PER USI IMPROPRI.
Nello specifico, è vietato: L’ irrigazione di orti, giardini, terrazzi e l’innaffio di altre superfici a verde;
> Il lavaggio di spazi e aree private nonché veicoli (escluso impianti autorizzati ed operatori professionali);
> Il riempimento ed il ricambio di acqua di piscine ad uso privato;
> L’utilizzo di acqua potabile per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;
Sono esclusi dal presente provvedimento gli annaffiamenti per i servizi pubblici di igiene urbana e per irrigazione di giardini, parchi pubblici e le aree cimiteriali, qualora l’organizzazione del servizio non consenta l’annaffiamento in orario notturno.
Si incarica il personale della Polizia Locale, le Forze dell’Ordine di provvedere al rispetto della presente ordinanza.
AVVISA
Che la violazione del presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall’art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario del Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e nei modi previsti dall’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990;
DISPONE
La pubblicazione del presente Provvedimento all’Albo Pretorio on-line, nel sito web istituzionale del Comune e la trasmissione:
– Comando di Polizia Locale polizialocale@comune.montelanico.roma.it
– Stazione Carabinieri Montelanico trm31023@pec.carabinieri.it
– Acea Ato 2 acea,ato2@pec.aceaspa.it;
– Alla ASL-RMS Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Sede Distrettuale di Colleferro uoc.isp@pec.aslromag.it
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Della su estesa ORDINANZA viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-05-2020 al 10-06-2020
Li 26-05-2020